“L’attuale versione della misura, che dovrà essere supportata dalla legge di conversione, prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.”

Quali interventi accedono al superbonus?

  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione; tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • Interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli altri interventi che beneficiano del superbonus.
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. È anche previsto che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017; tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione; tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nel caso di interventi che accedano all’ecobonus o al sisma bonus potenziati, il superbonus al 110% è
previsto anche per le spese sostenute dall1 luglio 2020 al 31 dicembre 202:

  • Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici; tetto massimo: ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi: o di ristrutturazione edilizia; o nuova costruzione; o ristrutturazione urbanistica
  • Il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  • Per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo; tetto massimo: nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Le condizioni di accesso al superbonus

  • Per accedere al superbonus del 110%, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  • La norma prevede anche la cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, in questo caso però la detrazione è ridotta al 90%.

(fonte: Gazzetta Ufficiale del 20 Maggio 2020- art. 119)

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